Die Satzung

Estratto dallo STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE,  parte integrante dell’Atto Costitutivo dell’ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI DEUTSCHE SCHULE MAILAND, sottoscritto il 17 aprile 2010 dai nove soci fondatori.
Per gli anni 2010 e 2011, il Consiglio direttivo dell’Associazione è composto da:
Giuseppe Butti, Marina Dal Verme, Marco Ghezzi, Pietro Hasenmajer, Reinaldo Krass, Maddalena Pagani, Roberto Bruno Perzy (presidente), Larissa Anna Sandonà, Iris Smid, Gabriella Träger.

Art. 1. – Denominazione e sede –
E‘ costituita l’Associazione Culturale denominata „Associazione Ex-Alunni Deutsche Schule Mailand” (di seguito denominata Associazione), una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
La sede dell’Associazione è a Milano, in Via Legnano 24.

Art. 2. – Fini Associativi –
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
– La diffusione della cura e dell’incoraggiamento dei rapporti tra i membri e nei confronti della Deutsche Schule Mailand;
– L’informazione regolare dei soci in merito alle iniziative proprie e della Deutsche Schule Mailand;
– Il sostegno della Deutsche Schule Mailand attraverso la trasmissione di esperienze e informazioni provenienti dalla pratica professionale degli ex alunni e/o attraverso contributi economici diretti o indiretti;
– Il sostegno economico a progetti con finalità sociale e/o umanitaria.

Art. 3. – Soci –
L’associazione è offerta agli ex-alunni della Deutsche Schule Mailand, agli ex-alunni della Deutsche Schule Istituto Giulia, agli ex ed attuali insegnanti della Deutsche Schule Mailand, agli ex insegnanti della Deutsche Schule Istituto Giulia e a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.soci ordinari: tutti coloro che fanno parte dell’Associazione e pagano regolarmente la quota associativa annuale;
soci onorari: persone che si sono guadagnate particolari meriti presso l’Associazione o presso la Deutsche Schule Mailand.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.
Art. 4. – Ammissione e Ritiro –
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. La decisione relativa all’ammissione di nuovi soci, su domanda scritta del richiedente, spetta al Consiglio direttivo. Al momento dell’ammissione i nuovi soci riconoscono lo statuto dell’Associazione.
Al momento del ritiro dall’Associazione si cessa di essere soci. Il ritiro deve essere inoltrato attraverso una richiesta scritta da presentare al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima del termine dell’anno solare.
Il ritiro non comporta alcuna pretesa, da parte del socio uscente, sul patrimonio dell’associazione e in relazione alla quota associativa già versata.

Art. 12. – Il Consiglio Direttivo –
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti con modalità definite dal Regolamento interno.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci presenti.
Il Consiglio direttivo dovrà invitare alle sue riunioni un rappresentante del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Direttivo Scolastico dell’Associazione Germanica di Assistenza e Scuola Germanica (DHSV), della Direzione Didattica e della Direzione Amministrativa della Deutsche Schule Mailand, i quali partecipano alla riunione senza diritto di voto.
Art. 13. – Compiti del Consiglio Direttivo – Delibere –
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato:
– dal Presidente;
– da almeno un terzo dei componenti, su richiesta motivata;
– su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono in particolare:
predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
nominare le cariche all’interno del Consiglio, compresa quella del Presidente;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione, quali la preparazione di modifiche statutarie;
proporre la nomina di soci onorari;
decidere in merito all’ammissione o all’ esclusione dei soci;
decidere  l’eventuale utilizzo delle risorse finanziarie dell’Associazione e di tutto ciò che concerne la gestione strategica e la rappresentanza esterna dell’Associazione;
richiedere i resoconti all’organo di revisione;
elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
proporre la destinazione dell‘utile dell’esercizio, da sottoporre ad approvazione all’Assemblea;
elaborare il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
stabilire l’importo della quota associativa annuale;
redigere il verbale delle proprie riunioni.
Il Consiglio direttivo è atto a deliberare con la presenza di almeno la metà dei membri che lo compongono. Le delibere del Consiglio direttivo richiedono la maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità decide il Presidente. Sono ammesse le delibere circolari.
La sospensione immediata di un membro del Consiglio direttivo richiede una maggioranza di 2/3 del Consiglio stesso, sino all’eventuale delibera di esclusione dal Consiglio direttivo da parte dell’Assemblea.

Art. 16. – Scioglimento –
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il quorum e la maggioranza stabiliti dal precedente art. 10. L’istanza di scioglimento deve essere comunicata per iscritto ai soci in sede di  invito all’Assemblea straordinaria.
Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Viene fin da ora stabilito che in caso di scioglimento il patrimonio residuo dovrà essere devoluto alla Deutsche Schule Mailand, qualora la stessa ricada nelle disposizioni del precedente paragrafo, e qualora lo utilizzi facendo riferimento agli scopi dell’Associazione.
Viene esclusa qualunque liquidazione a favore dei soci.


 

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